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Consultazione Archivi

Federnidi

La Federazione, aderente a Confcommercio-Imprese per l'Italia, rappresenta e tutela, sul piano nazionale, le aziende che operano nel campo dei servizi all’infanzia, settore che, negli ultimi anni, è cresciuto in maniera esponenziale, con oltre 5000 gestioni attive su tutto il territorio, desiderose di garantire un servizio di eccellenza alle famiglie che frequentano le proprie strutture.

Costituita su iniziativa di un gruppo di imprenditrici lombarde, piemontesi e venete, Federnidi - Federazione Italiana Asili Nido e Scuole dell’Infanzia Privati, nasce e si sviluppa sulla scia di Assonidi Milano e riunisce, ad oggi, oltre 600 operatori in tutto il nord Italia.

Federnidi intende porsi come interlocutore privilegiato a livello nazionale, concentrando i propri sforzi per creare una migliore collaborazione tra i gestori del servizio, le istituzioni e le famiglie che vogliono operare una scelta consapevole.

La volontà comune è infatti quella di contribuire a diffondere la cultura dell'infanzia che considera l'asilo nido non più come luogo di semplice custodia, ma come tappa fondamentale per la socializzazione e la crescita del bambino, per favorire e tutelare il suo benessere e sviluppo psicofisico.

Attività della Federazione

  • Promuove e tutela gli interessi morali, sociali, economici, sindacali, amministrativi e fiscali nei confronti di qualsiasi organismo, sia pubblico che privato, inoltre ha interesse nel promuovere iniziative per stimolare la professionalità.
  • Designa e nomina i propri rappresentanti o delegati in enti, organi o commissioni ove tale rappresentanza sia richiesta od ammessa. 
  • Informa gli associati, anche a mezzo di propri organi di stampa, su dati statistici, economici e politici di interesse dei settori rappresentati.
  • Promuove e favorisce servizi ed attività di assistenza, consulenza nonché formazione professionale alle imprese associate ed ai dipendenti delle stesse, sotto qualunque forma giuridica. Ciò avviene direttamente o indirettamente mediante le strutture territoriali, ed altri soggetti convenzionati ove esistenti ed operanti.
  • Sollecita lo sviluppo, tra le federazioni nazionali che abbiano analogie agli scopi di Federnidi, di strutture economiche mediante forme di collaborazione associazionistiche per le imprese e tra i soggetti rappresentati.
  • Espleta ogni altro compito che dalle leggi o da deliberati dell’assemblea sia ad essa direttamente affidato.

I Gruppi Provinciali e Regionali

Contatti

Federnidi - Federazione Italiana Asili Nido e Scuole dell'Infanzia Privati

  Corso Venezia, 51 - 20121 Milano
  02 7750216|248
  02 7752370
  federnidi@confcommercio.it

Statuto

Art. 1 -Denominazione, Identità ed Ambiti di Rappresentanza

  1. La “Federazione Italiana Asili Nido e Scuole dell’Infanzia Privati”, di seguito denominata “FEDERNIDI”, è associazione libera, volontaria e senza fini di lucro.
  2. “FEDERNIDI” aderisce alla “Confederazione Generale Italiana delle Imprese, delle Attività Professionali e del Lavoro Autonomo”, denominata in breve “Confcommercio-Imprese per l’Italia”, ne utilizza il logo e ne accetta e rispetta lo Statuto, il Codice Etico, i Regolamenti, nonché i deliberati degli Organi confederali, rappresentando la Confederazione nel proprio specifico ambito categoriale.
  3. “FEDERNIDI” è il livello confederale di organizzazione e rappresentanza degli interessi per i propri specifici ambiti categoriali, come riconosciuti da “Confcommercio-Imprese per l’Italia”, e costituisce il sistema di rappresentanza unitario nazionale degli Asili Nido, Micronidi, Scuole dell’Infanzia, Centri Prima Infanzia e Lavoratori Autonomi, che si riconoscono nei valori del mercato e della concorrenza, della responsabilità sociale dell’attività d’impresa e del servizio reso ai cittadini, ai consumatori e agli utenti, secondo quanto previsto all’art. 13 dello Statuto confederale.
  4. “FEDERNIDI” è associazione democratica, pluralista e libera da qualsivoglia condizionamento, legame o vincolo con partiti, associazioni e movimenti politici; persegue e tutela la propria autonomia, anche nell’ambito del suo funzionamento interno, mediante i principi e le regole contenute nel presente Statuto.
 

Art. 2 - Sede e durata

“FEDERNIDI” ha sede in Milano ed ha durata illimitata.
 

Art. 3 - Princìpi e Valori Ispiratori

“FEDERNIDI” informa il proprio Statuto ai seguenti princìpi:
a) la libertà associativa come aspetto della libertà politica ed economica della persona e dei gruppi sociali;
b) il pluralismo delle forme di impresa quale conseguenza della libertà politica ed economica, e fonte di sviluppo per le persone, per l'economia e per la società civile;
c) la responsabilità verso le componenti associative, le imprese e gli operatori rappresentati, nonché verso il sistema sociale ed economico ai fini del suo sviluppo equo, integrato e sostenibile;
d) l’impegno costante per la tutela della legalità e della sicurezza e per la prevenzione ed il contrasto di ogni forma di criminalità mafiosa, comune, organizzata e non, nonché il rifiuto di ogni rapporto con imprese che risultino controllate o abbiano, comunque, legami e/o rapporti con soggetti od ambienti criminali;
e) la democrazia interna, quale regola fondamentale per l’organizzazione, nel rispetto dei principi di trasparenza, integrità e partecipazione, e riflesso della democrazia politica ed economica che “Confcommercio - Imprese per l’Italia” propugna nel Paese;
f) lo sviluppo sociale ed economico volto a contribuire al benessere di tutta la collettività attraverso un’economia aperta, competitiva e di mercato;
g) la sussidiarietà come obiettivo primario a livello politico e sociale, da perseguire per dare concretezza, in particolare nell’assetto delle autonomie istituzionali del Paese, ai principi e valori ispiratori oggetto del presente articolo;
h) la solidarietà fra le componenti associative, verso il sistema di “Confcommercio-Imprese per l’Italia”, nei confronti delle imprese e degli operatori rappresentati e del Paese, come carattere primario della sua natura associativa;
i) l'eguaglianza fra le componenti associative, fra le imprese e gli operatori rappresentati, in vista della loro pari dignità di fronte alla legge e alle istituzioni;
j) l’europeismo quale principio fondamentale, nell’attuale fase storica, per costruire ambiti crescenti di convivenza costruttiva e di collaborazione pacifica fra le nazioni;
k) “FEDERNIDI” si fonda sui principi della differenziazione e della specializzazione funzionale, del decentramento, dell’adeguatezza, della coesione, della reciprocità, della sussidiarietà, della solidarietà di sistema e della creazione di valore aggiunto al fine della massima valorizzazione e promozione degli interessi dei soggetti
rappresentati.
 

Art. 4 - Scopi e Funzioni “FEDERNIDI”:

a) tutela e rappresenta a livello nazionale gli interessi sociali ed economici delle imprese e degli operatori rappresentati, di cui all’art. 1 del presente Statuto, attraverso forme di concertazione con gli altri livelli del sistema confederale, nei rapporti con Amministrazioni, Enti ed Istituzioni, nazionali, comunitari ed internazionali.
Al fine di rendere piena ed effettiva tale tutela, “FEDERNIDI” è legittimata ad agire in difesa, non soltanto dei propri diritti ed interessi, ma anche di quelli delle imprese e degli operatori rappresentati nel proprio sistema associativo;
b) organizza ed eroga ogni tipo di servizio di informazione, formazione, assistenza e consulenza alle imprese ed agli operatori rappresentati, in coerenza con le loro esigenze di sviluppo economico, di qualificazione e di supporto;
c) provvede alla definizione dei criteri di qualità dell’attività svolta dalle imprese e dagli operatori rappresentati, effettuando un monitoraggio permanente dei mercati e delle politiche categoriali;
d) promuove, d’intesa con istituzioni politiche, organizzazioni economiche, sociali e culturali, forme di collaborazione a livello locale, nazionale, europeo ed internazionale, potendo altresì costituire o partecipare ad enti, fondazioni o società di qualunque forma giuridica, allo scopo di perseguire gli scopi statutari;
e) si dota della struttura organizzativa più consona alle proprie esigenze;
f) favorisce, d’intesa con le gli altri livelli del sistema confederale, la costituzione ed il funzionamento, a livello territoriale, delle proprie articolazioni organizzative;
g) adotta, per le imprese e gli operatori rappresentati, i CCNL sottoscritti da “Confcommercio-Imprese per l’Italia” per il settore di competenza;
h) designa i propri rappresentanti o delegati in enti, organi e commissioni, nazionali ed internazionali, nei quali la rappresentanza della categoria sia richiesta o ammessa;
i) nel rispetto dei princìpi generali sanciti dallo Statuto confederale, può articolarsi in strutture organizzative territoriali, in accordo con “Confcommercio-Imprese per l’Italia” e con i rispettivi livelli regionali e territoriali del sistema confederale interessati;
j) esercita ogni altra funzione che sia ad essa conferita da leggi, regolamenti e disposizioni di Autorità pubbliche, o dai deliberati di Organi associativi, propri e della Confederazione, che non siano in contrasto con il presente Statuto e con quello confederale.
 

Art. 5 - Rapporti con la Confederazione

“FEDERNIDI” si impegna ad accettare:
  1. le deliberazioni del Collegio dei Probiviri di “Confcommercio-Imprese per l’Italia”, nonché la clausola compromissoria e le decisioni del Collegio arbitrale, come previsto all’art. 41 dello Statuto confederale;
  2. le norme in materia di sostegno, nomina di un Delegato, commissariamento, recesso ed esclusione, previste agli artt. 19, 20, 21, 22 e 23 dello Statuto confederale;
  3. il pagamento della propria quota associativa al sistema confederale, mediante il versamento della contribuzione in misura e secondo le modalità approvate dall’Assemblea Nazionale di “Confcommercio-Imprese per l’Italia”;
  4. le norme previste all’art. 18, comma 2, lett. i) dello Statuto confederale, in ordine all’uso, adozione ed utilizzazione della denominazione “Confcommercio-Imprese per l’Italia” e/o del relativo logo confederale.
 

Art. 6 - Adesione ed Inquadramento degli Associati

  1. Sono soci effettivi di “FEDERNIDI” con diritto di voto deliberante:
    a) i Sindacati territoriali di “FEDERNIDI”, costituiti o comunque operanti nell'ambito delle Organizzazioni territoriali di carattere generale aderenti a “Confcommercio- Imprese per l’Italia”, e rappresentativi delle imprese e degli operatori di cui all’art. 1 del presente Statuto;
    b) i gruppi/associazioni di cui all’art. 1 del presente Statuto, che svolgono la loro attività in una provincia ove non sia ancora costituito il gruppo/associazione aderente alla Confcommercio provinciale territorialmente competente.
  2. Sono soci aderenti di “FEDERNIDI” con diritto di voto consultivo:
    a) i singoli operatori, Organizzazioni, Enti ed Istituzioni che si prefiggono fini similari e comunque in armonia con quelli di “FEDERNIDI”. Sulle domande di adesione a “FEDERNIDI” delibera il Consiglio Nazionale, contro le cui decisioni è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di rigetto della domanda.
  3. Come per tutti i livelli del sistema confederale, l'adesione a “FEDERNIDI” o a qualsiasi organismo associativo costituito al suo interno, o comunque ad essa aderente, attribuisce la titolarità del rapporto associativo e comporta l'accettazione del presente Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni degli Organi associativi, con esplicito riferimento al Collegio dei Probiviri, di “FEDERNIDI”, nonché dello Statuto, del Codice Etico e dei deliberati degli Organi confederali.
  4. I soci, effettivi o aderenti, che non siano in regola con il pagamento delle quote associative, in corso e/o pregresse, e che comunque si trovino in posizione debitoria verso “FEDERNIDI”, non possono esercitare i rispettivi diritti associativi. E’ fatto divieto ai soci di cui al primo comma di appartenere ad altri Organismi sindacali aventi finalità identiche e/o incompatibili con quelle perseguite da “FEDERNIDI”.
  5. Ciascun operatore che entra a far parte di “FEDERNIDI”, attraverso l’adesione ad una delle proprie componenti associative, è tenuto al pagamento della quota di contribuzione secondo la misura e le modalità stabilite dai competenti Organi associativi ed ha diritto alla partecipazione alla vita associativa e ad avvalersi delle relative prestazioni, conformemente a quanto stabilito, anche in ordine alla contribuzione, dal presente Statuto e dallo Statuto confederale.
  6. Nel rispetto delle disposizioni di cui al precedente comma 3, l'adesione a “FEDERNIDI” o a qualsiasi organismo associativo costituito al suo interno, o comunque ad essa aderente, comporta obbligatoriamente l’inquadramento dell’operatore associato, al livello categoriale, settoriale e territoriale corrispondente alla sua attività economica, nonché nelle altre articolazioni organizzative riconosciute dal presente Statuto e dallo Statuto confederale.
  7. Al fine di realizzare un compiuto inquadramento categoriale, settoriale e territoriale degli associati, “FEDERNIDI” promuove conseguenti protocolli d’intesa con i diversi livelli associativi interessati, sia in ordine a specifiche casistiche, sia sul piano generale, preventivamente verificati con la Confederazione.
 

Art. 7 - Adesione: modalità e condizioni

  1. Per acquisire la qualifica di socio effettivo gli aventi diritto devono presentare domanda di ammissione sottoscritta dal Presidente del Sindacato/gruppo/associazione o dall’operatore richiedente. Sulla domanda delibera il Consiglio Nazionale entro 60 giorni dalla ricezione della domanda stessa.
  2. Nel caso in cui la domanda di ammissione sia respinta, la deliberazione sarà notificata in forma ufficiale entro 30 giorni. La mancata notifica entro il predetto termine equivale ad accettazione della domanda.
  3. Contro la delibera del Consiglio Nazionale è ammesso, entro 30 giorni dalla relativa comunicazione, ricorso al Collegio dei Probiviri, che decide inappellabilmente, dandone comunicazione agli interessati.
  4. L'adesione, formulata utilizzando apposito modello di scheda associativa predisposta dalla Federazione, impegna il socio a tutti gli effetti di legge e statutari per l'anno solare in corso e per quello successivo.
  5. L'adesione si intende tacitamente rinnovata di anno in anno se non sia stato presentato dal socio formale atto di recesso almeno tre mesi prima della scadenza, a mezzo lettera raccomandata, o con una dichiarazione sottoscritta da consegnare presso la sede legale di “FEDERNIDI”.
  6. Il recesso non fa venir meno l’obbligo di corrispondere i contributi associativi dovuti, pregressi e per l’intero anno in corso, e non estingue i debiti nei confronti di “FEDERNIDI”.
  7. “FEDERNIDI”, su delibera del Consiglio Nazionale, conseguentemente alla deliberazione di perdita della qualità di socio di uno dei propri livelli organizzativi, può promuovere la costituzione di un nuovo livello del sistema associativo, avente lo stesso ambito territoriale e la stessa sfera di rappresentanza del livello decaduto.
  8. I Sindacati/Gruppi/Associazioni territoriali, ai fini di un adeguato coordinamento e di quanto previsto dall'art. 6, comma 6, del presente Statuto, consegnano a “FEDERNIDI”, ed all'Organizzazione territoriale di carattere generale confederale competente, l'elenco nominativo delle imprese e degli operatori rappresentati.
  9. I soci sono tenuti a corrispondere a “FEDERNIDI” i contributi associativi derivanti dagli obblighi stabiliti dai contratti collettivi nazionali di categoria e dalle delibere di “FEDERNIDI”, nella misura e con le modalità stabilite dai competenti Organi.
  10. La posizione di iscritto ai diversi livelli del sistema associativo di “FEDERNIDI” ed il relativo contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione del trasferimento a causa di morte. Il valore della relativa quota è altresì non rivalutabile.
  11. Qualora le quote associative siano riscosse tramite un Ente esattore, il socio è considerato in regola con il versamento dei contributi associativi se ha pagato tutte le rate poste in riscossione e comunicate dal medesimo Ente.
  12. Il Presidente di “FEDERNIDI”, sentita la Giunta, può agire giudizialmente nei confronti dei soci morosi.
 

Art. 8 - Nomina di un Delegato

  1.  l Presidente di “FEDERNIDI” può nominare, con provvedimento motivato, un proprio Delegato, qualora presso uno dei livelli del sistema, o presso loro articolazioni ed emanazioni societarie od organizzative, dirette o indirette:
    a) emerga anche una sola delle seguenti circostanze:
    I) gestione economico-finanziaria con squilibri e/o irregolarità di natura contabile;
    II) carenze organizzative e/o amministrative;
    III) violazione delle previsioni del presente Statuto, ovvero dello Statuto del livello del sistema interessato, in particolare per quanto riguarda le procedure per la costituzione e l’attività degli Organi associativi elettivi, nonché con i princìpi inseriti all’interno del Codice Etico confederale;
    IV) mancato rispetto dei deliberati di Organi di “FEDERNIDI”;
    b) appaiano comunque sussistere criticità, di qualunque genere, tali da determinare un irregolare svolgimento della vita associativa.
  2. Il Presidente Nazionale può altresì nominare, sempre con provvedimento motivato, un proprio Delegato, qualora ne sia fatta richiesta da un Organo dell’Associazione interessata.
  3. La nomina del Delegato è comunicata per iscritto al Presidente del livello del sistema interessato, allegando il relativo provvedimento in copia.
  4. Il Delegato, con la collaborazione delle competenti funzioni del livello del sistema interessato, ha il compito di accertare la situazione e proporre l’adozione delle iniziative ritenute più idonee. A tal fine, il Delegato, assume informazioni, raccoglie dichiarazioni, esamina atti, documenti e registri e ne estrae copia. Dello svolgimento delle proprie attività il Delegato redige sintetico verbale. Il Presidente del livello del sistema interessato ha diritto di ottenere copia del verbale delle attività del Delegato.
  5. Al termine delle proprie attività, il Delegato redige una relazione, che sottopone al Presidente.
  6. Tutti gli Organi associativi del livello del sistema interessato si adoperano affinché al Delegato sia prestata la più ampia collaborazione, al fine del sollecito e completo svolgimento delle proprie attività.
 

Art. 9 - Commissariamento

  1. Il Presidente di “FEDERNIDI” può nominare un Commissario nei seguenti casi:
    a) qualora sia stata ostacolata l’attività del Delegato di cui all’art. 8 del presente Statuto;
    b) qualora, sulla base della ricorrenza anche di una sola delle circostanze di cui all’art. 8, comma 1, lettera a), ovvero della sussistenza delle criticità di cui all’art. 8, comma 1, lettera b), del presente Statuto, ne sia fatta richiesta nella relazione del Delegato;
    c) qualora, anche indipendentemente dalla nomina di un Delegato o da una sua richiesta, comunque emerga, in modo grave e/o urgente, anche una sola delle circostanze o criticità di cui al medesimo art. 8, comma 1, lettere a) e b), del presente Statuto.
    d) qualora ne sia fatta richiesta scritta dallo stesso livello del sistema interessato, formulata sulla base di specifica deliberazione assunta dal Consiglio od Organo ad esso corrispondente.
  2. Il Presidente delibera il commissariamento, determinandone la durata. Qualora la gestione commissariale lo suggerisca, il Presidente può deliberarne la proroga.
  3. La nomina del Commissario è comunicata per iscritto al Presidente del livello del sistema interessato, allegando la relativa delibera in copia. Tale nomina diviene efficace dalla data della predetta comunicazione. La delibera di nomina del Commissario, nonché quella eventuale di proroga dello stesso sono sottoposte per la ratifica al primo Consiglio Nazionale utile, a cura del Presidente.
  4. Con il commissariamento, gli Organi associativi del livello del sistema interessato – ad eccezione degli Organi corrispondenti all'Assemblea ed al Collegio dei Probiviri – decadono.
  5. I poteri degli Organi associativi decaduti sono assunti dal Commissario, il quale adotta i provvedimenti ritenuti più opportuni. Restano ferme le pregresse responsabilità, di qualsivoglia natura, dei componenti degli Organi associativi del livello del sistema commissariato, ed in particolare quelle attinenti alle obbligazioni di natura patrimoniale. Alla scadenza, il Commissario presenta il rendiconto della sua gestione al Presidente ed al Consiglio Nazionale, nonché agli Organi non decaduti del livello del sistema interessato.
  6. Ricevuta la comunicazione di nomina del Commissario di cui al comma 3, gli Organi associativi collegiali decaduti del livello del sistema commissariato, entro 15 giorni dalla predetta comunicazione, possono:
    a) chiedere una deliberazione del Collegio dei Probiviri, che si pronuncia ai sensi dell’art. 26, comma 7, lett. a, del presente Statuto, nel termine dei successivi 30 giorni;
  7. La delibera di commissariamento diviene inoppugnabile:
    in mancanza della richiesta di deliberazione del Collegio dei Probiviri nel termine di 15 giorni di cui al comma 6;
  8. In caso di presentazione del ricorso al Collegio dei Probiviri il Commissario, durante lo svolgimento della procedura ricorsuale al Collegio dei Probiviri, non può compiere atti di straordinaria amministrazione ovvero che siano comunque suscettibili, in qualunque modo diretto o indiretto, di modificare la consistenza del patrimonio sociale. Rimane fermo l’obbligo del Commissario di predisporre il bilancio da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea del livello del sistema interessato.
 

Art. 10 - Decadenza e recesso

  1. La qualità di socio – effettivo o aderente - di “FEDERNIDI” si perde:
    a) per lo scioglimento di “FEDERNIDI”;
    b) per recesso, secondo i modi e nei termini di cui all'articolo 7, comma 5;
    c) per decadenza in seguito a gravi contrasti con gli indirizzi di politica generale dettati dalla Confederazione o dai competenti Organi di “FEDERNIDI” o per violazione delle norme del presente Statuto, nonché per comportamenti pubblici tendenti a ledere il prestigio e l’onorabilità degli Organi associativi di “FEDERNIDI”, anche attraverso interventi divulgativi di fatti riguardanti l’attività di “FEDERNIDI” con l’intento più o meno palese di denigrare l’organizzazione stessa;
    d) per la perdita dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
    e) per mancato pagamento dei contributi sociali nei termini previsti;
    f) per dichiarazione di fallimento, bancarotta semplice o fraudolenta.
    Nei casi sub c), d), e) ed f) di cui sopra delibera il Consiglio Nazionale, su proposta della Giunta.
  2. La proposta di espulsione o decadenza, di cui alle lettere c), d) ed e) è comunicata per iscritto al socio. Tra la data della comunicazione e la data fissata per la riunione del Consiglio Nazionale deve intercorrere un termine non inferiore a 20 giorni.
  3. Fino a 10 giorni prima della data della riunione, il socio può far pervenire al Consiglio Nazionale le proprie osservazioni scritte. La delibera del Consiglio Nazionale è comunicata al socio entro 7 giorni dalla sua adozione.
  4. La perdita della qualifica di socio comporta la rinuncia ad ogni diritto sul patrimonio sociale.
 

Art. 11 - Sanzioni

  1. Le sanzioni applicabili dal Consiglio Nazionale, su proposta della Giunta, previo parere del Collegio dei Probiviri, per i casi di violazione statutaria e di gravi contrasti con gli indirizzi di politica sindacale dettati dai competenti Organi di “FEDERNIDI” e dalla Confederazione, sono:
    a) la deplorazione scritta;
    b) la sospensione;
    c) la decadenza.
  2. La sanzione di cui alla lettera b) del precedente comma 1 comporta l’automatica sospensione dell’esercizio dei diritti sociali.
 

Art. 12 - Composizione Organi Associativi

  1. I componenti elettivi degli Organi con funzioni di governo, collegiali e monocratici, di “FEDERNIDI” sono operatori che fanno parte del sistema associativo di “FEDERNIDI”, eletti nel rispetto delle disposizioni del presente Statuto e di quello confederale, in regola con il pagamento delle quote associative deliberate, in corso e/o pregresse, e che comunque non si trovino in posizione debitoria verso “FEDERNIDI”. Gli Organi associativi, collegiali e monocratici, sono composti da soggetti che non si siano resi responsabili di violazioni del presente Statuto e di quello confederale.
  2. Possono essere eletti o nominati alla carica di componente degli Organi associativi solo quei candidati dei quali sia stata verificata l’adesione ai principi ed ai valori di “Confcommercio-Imprese per l’Italia” e la piena integrità morale e professionale. I candidati alle cariche associative non devono trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui all’art. 4, comma 1, del Codice Etico confederale, restando salva, in ogni caso, l’applicazione dell’art. 178 del Codice Penale e dell’art. 445, comma 2, del Codice di Procedura Penale. I candidati si impegnano ad attestare il possesso di tali requisiti ed a fornire a richiesta tutte le informazioni all’uopo necessarie. La certificazione comprovante l’eleggibilità nonché la delibera di decadenza per i casi previsti dal presente comma sono di competenza del Collegio dei Probiviri.
  3. La perdita dei requisiti di cui ai superiori commi 1 e 2, in capo ai componenti degli Organi associativi, collegiali e monocratici, di “FEDERNIDI” comporta la decadenza di diritto dalla carica ricoperta. Restano ferme le ulteriori cause di decadenza previste dal presente Statuto e da quello confederale. La decadenza è dichiarata con delibera dell’Organo associativo collegiale di appartenenza alla prima riunione utile. A detta riunione, il componente decaduto può assistere senza diritto di voto. La decadenza dalla carica di componente di un Organo associativo monocratico di “FEDERNIDI” è dichiarata dall’Organo associativo che lo ha eletto o nominato.
  4. La delibera di decadenza di cui al comma 3 è comunicata per iscritto al componente dell’Organo associativo, collegiale e monocratico, decaduto, entro 10 giorni dalla sua adozione e diventa efficace decorsi 15 giorni dalla data della comunicazione.
  5. Entro 15 giorni dalla comunicazione della delibera di cui al comma 4, il componente decaduto può proporre ricorso, in sede conciliativa, al Collegio dei Probiviri. La delibera di decadenza diventa efficace decorsi 15 giorni dalla predetta comunicazione.
  6. I componenti degli Organi associativi elettivi, collegiali e monocratici, di “FEDERNIDI” sono eletti a scrutinio segreto e non possono delegare ad altri le proprie funzioni se non nei casi previsti dal presente Statuto.
 

Art. 13 - Incompatibilità

  1.  Presso “FEDERNIDI” la carica di Presidente, Vice Presidente, membro di Giunta, nonché quella di Direttore, è incompatibile con mandati elettivi ed incarichi di governo di livello europeo, nazionale, regionale, provinciale, comunale, circoscrizionale e con incarichi politici ed organizzativi presso i partiti politici e presso movimenti, associazioni, circoli che – per esplicita previsione statutaria e/o per costante impostazione programmatica – si configurino come emanazione o siano comunque collegati ai partiti politici.
  2. Attraverso delibera motivata del Consiglio Nazionale, esclusivamente per i soggetti già membri di Giunta e per il Direttore, è possibile eventuale deroga al principio di incompatibilità per i mandati elettivi e gli incarichi di governo di cui al precedente comma 1, fermo restando le ulteriori incompatibilità di cui al medesimo comma.
  3. L’incompatibilità di cui al comma 1 è estesa a tutti gli Organi previsti dal presente Statuto, nonché a quella di Direttore, in caso di accesso o nomina di persone che non ricoprono già cariche all’interno degli Organi associativi, collegiali e monocratici, di “FEDERNIDI”.
  4. L’assunzione di mandati od incarichi incompatibili con la carica di componente di un Organo associativo, ai sensi del precedente comma 1, comporta la decadenza di diritto dalla carica ricoperta.
  5. Non sussiste incompatibilità tra la carica di componente di un Organo associativo, collegiale e monocratico, e gli incarichi attribuiti in virtù di rappresentanzeistituzionalmente riconosciute a “FEDERNIDI”.
 

Art. 14 - Durata

  1. Presso “FEDERNIDI” tutte le cariche elettive sono svolte gratuitamente ed hanno la durata di 5 anni.
  2. Vengono comunque considerate come ricoperte per l’intera durata le cariche rivestite per un tempo superiore alla metà del mandato stesso.
 

Art. 15 - Rieleggibilità del Presidente

Presso “FEDERNIDI” il Presidente può essere rieletto una sola volta consecutivamente.
 

Art. 16 - Organi

  1. Gli Organi di “FEDERNIDI” sono:
    - l’Assemblea;
    - il Consiglio Nazionale;
    - il Presidente;
    - la Giunta;
    - il Collegio dei Revisori dei Conti;
    - il Collegio dei Probiviri.
  2. L’assenza ingiustificata per tre sedute consecutive dall’Organo di cui si fa parte determina l’automatica decadenza dalla relativa carica.
 

Art. 17 - Assemblea: composizione

  1. L'Assemblea di “FEDERNIDI” è composta:
    a) dal Presidente nazionale e dal Vice Presidente Vicario;
    b) dai Presidenti pro-tempore dei Sindacati/gruppi/Associazioni territoriali di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a); 
    c) dai Presidenti pro-tempore dei Sindacati/gruppi/Associazioni di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), designati, di volta in volta, dalle rispettive Organizzazioni territoriali;
    d) dai singoli operatori, Organizzazioni, Enti ed Istituzioni di cui all'articolo 6, comma 2, lettera a).
  2. A ciascun Presidente o Delegato di cui alle precedenti lettere b) e c) spetta un numero di voti proporzionale a quello degli associati del territorio di appartenenza, secondo il seguente schema:
    1 voto se il numero dei soci è compreso fra 1 e 10;
    2 voti se il numero dei soci è compreso tra 11 e 25;
    3 voti se il numero dei soci è compreso tra 26 e 40;
    4 voti se il numero dei soci è compreso tra 41 e 60;
    5 voti se il numero dei soci è compreso tra 61 e 80;
    6 voti se il numero dei soci è compreso tra 81 e 130;
    7 voti se il numero dei soci è compreso tra 131 e 160;
    8 voti se il numero dei soci è compreso tra 161 e 200;
    1 voto in più ogni 15 soci da 201.
  3. Per la determinazione del numero dei soci faranno fede gli elenchi dei soci trasmessi a “FEDERNIDI”.
  4. I Presidenti pro-tempore dei Sindacati territoriali possono farsi rappresentare esclusivamente da un Vice Presidente o da un membro di un Organo deliberante dello stesso Sindacato.
 

Art. 18 - Assemblea: competenze

  1. L’Assemblea di “FEDERNIDI” è ordinaria o straordinaria.
  2. L’Assemblea in seduta ordinaria:
    a) stabilisce le linee di politica sindacale e generale di “FEDERNIDI”;
    b) approva il Rendiconto dell’esercizio precedente – inoltrandolo a “Confcommercio-Imprese per l’Italia” accompagnato dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti e dalla dichiarazione sottoscritta dal Direttore attestante la conformità del Rendiconto stesso alle scritture contabili –, nonché la relativa relazione finanziaria e ratifica eventuali assestamenti;
    c) approva il Conto preventivo dell’anno successivo – inoltrandolo a “Confcommercio-Imprese per l’Italia”;
    d) elegge, a scrutinio segreto:
    - il Presidente;
    - il Consiglio Nazionale, nella composizione e con le modalità previste all’art. 20;
    - la Giunta, nella composizione e con le modalità previste all’art. 24;
    - il Collegio dei Revisori dei Conti;
    - il Collegio dei Probiviri;
    e) delibera su ogni altro argomento posto all’ordine del giorno, demandato alla sua competenza.
  3. L’Assemblea in seduta straordinaria:
    a) delibera sulle modifiche statutarie, ai sensi dell’articolo 19, comma 10;
    b) delibera sul recesso da “Confcommercio-Imprese per l’Italia”, ai sensi dell’articolo 19, comma 11;
    c) delibera sullo scioglimento di “FEDERNIDI”, ai sensi degli artt. 19, comma 12, e 31 del presente Statuto.
  4. In caso di rinnovo dei propri Organi associativi, “FEDERNIDI” si impegna alla certificazione dell’ultimo bilancio precedente la scadenza degli Organi elettivi categoriali, già approvato dall’Assemblea, da parte di un soggetto iscritto nel Registro dei Revisori Legali di cui all’art. 2 del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, che sia in posizione di terzietà.
 

Art. 19 - Assemblea: modalità di convocazione e svolgimento

  1. L’Assemblea di “FEDERNIDI” è convocata dal Presidente, o da chi ne fa le veci, almeno una volta l’anno.
  2. L’Assemblea è altresì convocata ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno ovvero quando ne sia fatta richiesta scritta motivata, contenente l’indicazione degli argomenti da porre all’ordine del giorno e delle eventuali ragioni di urgenza, dal Consiglio Nazionale, con propria deliberazione, o da un numero di componenti dell’Assemblea stessa che rappresenti non meno del 30% dei voti. Il Presidente provvede alla convocazione entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta, per lo svolgimento dell’Assemblea entro i successivi 30 giorni.
  3. L'Assemblea in seduta straordinaria può essere convocata quando il Presidente o il Consiglio Nazionale lo ritengano opportuno o su richiesta di Sindacati territoriali aderenti, rappresentanti almeno un quinto dei voti, che presentino uno schema di ordine del giorno.
  4. La convocazione all'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è effettuata dal Presidente a mezzo raccomandata o con strumenti aventi data certa, da inviarsi almeno 15 giorni prima della riunione. In caso di urgenza, l’avviso di convocazione può essere inviato fino a 5 giorni prima della data della riunione. In caso di inerzia da parte del Presidente, alla convocazione dell’Assemblea provvede il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.
  5. L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione, nonché l’ordine del giorno; deve inoltre contenere l’indicazione della data, dell’ora e del luogo della seconda convocazione, nonché quella del luogo, dei giorni e delle ore in cui possono essere consultati i documenti annessi ed ogni altro documento utile in relazione alla trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno.
  6. L’Assemblea ordinaria è valida, in prima convocazione, quando sono presenti, in persona o per delega, un numero di componenti tale da disporre della metà più uno dei voti totali; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei votanti; nel calcolo dei voti non si computano gli astenuti. In caso di parità di voti si ripete la votazione. Qualora anche la nuova votazione dia un risultato di parità, la proposta si intende respinta.
  7. Alle elezioni delle cariche sociali, in caso di parità di voto si procederà al ballottaggio e, successivamente, in caso di ulteriore parità, si intenderà eletto il candidato con la maggiore anzianità di adesione a “FEDERNIDI”.
  8. L’Assemblea nomina nel proprio seno il presidente, tre scrutatori e il segretario, che può essere scelto anche tra persone estranee ad essa. Di ogni Assemblea dovrà essere redatto verbale, sottoscritto dal presidente, dal segretario e dagli eventuali scrutatori. Il Presidente di “FEDERNIDI” ha facoltà di farsi assistere da un notaio, che, in tal caso, assume le funzioni di segretario. La partecipazione del notaio è obbligatoria in caso di modifiche statutarie, di recesso da “Confcommercio-Imprese per l’Italia” e di scioglimento di “FEDERNIDI”.
  9. Fatto salvo quanto previsto all’art. 12, comma 6, per le votazioni si segue il metodo stabilito dal presidente dell’Assemblea, a meno che l’Assemblea stessa decida a maggioranza un metodo di votazione diverso.
  10. Per le modifiche statutarie è necessaria la presenza di un numero di componenti dell’Assemblea che disponga di almeno il 60% dei voti complessivi. Le deliberazioni sono adottate con il consenso della metà più uno dei voti rappresentati nella sessione.
  11. Il recesso da “Confcommercio-Imprese per l’Italia” è deliberato dall’Assemblea con una maggioranza del 50% dei suoi componenti e che rappresenti il 50% dei voti complessivi. La convocazione dell’Assemblea, chiamata a deliberare sul recesso da “Confcommercio-Imprese per l’Italia”, è contestualmente comunicata e trasmessa in copia al Presidente Confederale mediante lettera raccomandata a.r. L’eventuale deliberazione di recesso diventa efficace, nei confronti della Confederazione e di terzi, decorsi 90 giorni dalla data di assunzione della delibera stessa.
  12. Per lo scioglimento di “FEDERNIDI” è necessario il voto favorevole di un numero di componenti dell’Assemblea che disponga del 85% dei voti complessivi.
  13. Un numero non inferiore al 50% dei componenti dell’Assemblea, che disponga di non meno del 70% dei voti complessivi, può richiedere per iscritto al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti la convocazione dell’Assemblea per la presentazione di una mozione di sfiducia nei confronti del Presidente. Se approvata, tale mozione comporta la decadenza del Presidente e la tempestiva convocazione, per il suo svolgimento entro 90 giorni, dell’Assemblea per il rinnovo di tutte le cariche associative.
 

Art. 20 - Consiglio Nazionale: composizione

  1. Il Consiglio Nazionale di “FEDERNIDI” è composto:
    - dal Presidente, che lo presiede;
    - dal Vice Presidente Vicario;
    - da massimo 20 membri eletti dall'Assemblea. In caso di vacanza di un membro subentrerà il primo dei non eletti.
  2. Su proposta del Presidente possono essere cooptati in Consiglio Nazionale fino a un massimo di 5 operatori associati, in possesso di esperienze e competenze di particolare rilievo, oltre ai rappresentanti regionali di “FEDERNIDI”.
  3. In caso di dimissioni, in corso di esercizio, della maggioranza dei suoi componenti eletti, l’intero Consiglio Nazionale decade e l’Assemblea, da tenersi entro i successivi 90 giorni, è convocata senza indugio dal Presidente, per il rinnovo di tutte le cariche associative.
 

Art. 21 - Consiglio Nazionale: competenze

  1. Il Consiglio Nazionale determina le direttive dell’azione di “FEDERNIDI”, in accordo con gli indirizzi stabiliti dall’Assemblea.
  2. Il Consiglio Nazionale, inoltre:
    a) determina le linee d'azione di “FEDERNIDI”;
    b) su proposta del Presidente, elegge, tra i propri componenti, fino ad un massimo di 2 Vice Presidenti;
    c) su proposta del Presidente, nomina e revoca il Direttore;
    d) ratifica la delibera di commissariamento adottata dal Presidente, ai sensi dell’art. 9, comma 3, del presente Statuto;
    e) predispone ogni anno, secondo gli schemi predisposti da “Confcommercio-Imprese per l’Italia”, il Rendiconto dell’esercizio precedente e la relativa relazione finanziaria, nonché il Conto preventivo dell’anno successivo ed i criteri di determinazione e la misura dei contributi associativi, anche integrativi, e le modalità per la loro riscossione. Il Consiglio Nazionale, nel corso dell’esercizio, delibera altresì le eventuali variazioni del Conto preventivo da sottoporre a ratifica della stessa Assemblea;
    f) ratifica, su indicazione del Presidente e sentito il parere dei Consigli Regionali di “FEDERNIDI”, di cui all'articolo 28 del presente Statuto, la nomina dei Delegati Regionali e ne determina funzioni e competenze;
    g) dichiara la decadenza dalle cariche sociali dei membri ingiustificatamente assenti per tre sedute consecutive e quella dei componenti morosi;
    h) delibera in merito alle iniziative ed alla organizzazione delle attività ritenute utili per il conseguimento degli scopi statutari di “FEDERNIDI”;
    i) delibera l’eventuale costituzione di Commissioni e Comitati Tecnici e ne determina le competenze;
    j) delibera l'ammissione o l’esclusione come socio aderente di Sindacati territoriali autonomi, nonché di Organizzazioni/Enti che perseguano finalità, principi e valori in armonia con quelli di “FEDERNIDI”;
    k) delibera su tutti gli atti che comportino acquisto o alienazione di patrimonio mobiliare ed immobiliare, per l'accettazione delle eredità e delle donazioni e, in genere, per tutti gli atti di straordinaria amministrazione;
    l) promuove, mediante propria deliberazione, mirati ed articolati progetti di integrazione e coordinamento, razionalizzazione e sviluppo, del proprio sistema associativo, per l’elargizione da parte del Fondo Nazionale per lo Sviluppo del Sistema di contributi per la loro realizzazione come previsto all’art. 19, commi 2 e 3, dello Statuto confederale;
    m) delibera, su proposta del Presidente, le nomine dei rappresentanti di “FEDERNIDI” presso enti, amministrazioni, istituti, commissioni, organismi in genere, nonché presso le società promosse e/o partecipate dalla stessa “FEDERNIDI”;
    n) delibera i provvedimenti di decadenza e sanzione, ai sensi degli artt. 10 e 11 del presente Statuto, specificandone i motivi;
    o) può approvare un Regolamento elettorale, contenente le norme e le procedure per il rinnovo degli Organi elettivi di “FEDERNIDI”, e delibera in merito ad ogni altro Regolamento la cui definizione e approvazione sia necessaria al raggiungimento dei fini di cui al presente Statuto;
    p) può conferire la rappresentanza legale ai fini dell’individuazione del “titolare” di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 relativo alla tutela dei dati personali;
    q) può invitare alle proprie riunioni persone che non fanno parte del Consiglio Nazionale, secondo modalità da esso stesso stabilite;
    r) può temporaneamente delegare, su proposta motivata del Presidente, alcuni dei propri compiti alla Giunta;
    s) esercita ogni altra funzione ad esso demandata dal presente Statuto.
 

Art. 22 - Consiglio Nazionale: modalità di convocazione e svolgimento

  1. Il Consiglio Nazionale è convocato dal Presidente di “FEDERNIDI”, che lo presiede, almeno una volta ogni 6 mesi e comunque tutte le volte che lo richiedano almeno un terzo dei suoi componenti, ovvero il Collegio dei Revisori dei Conti.
  2. Nel caso in cui la convocazione sia richiesta dal prescritto numero dei componenti o dal Collegio dei Revisori dei Conti, il Presidente deve provvedervi entro 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta; in caso di inerzia vi provvederà entro i successivi 10 giorni il Vice Presidente Vicario o un altro Vice Presidente in ordine di anzianità.
  3. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora, l'ordine del giorno della riunione, nonché copia dei documenti utili in relazione alla trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno. La presenza alle riunioni di tutti i componenti sana eventuali vizi di convocazione.
  4. La convocazione del Consiglio Nazionale è effettuata a mezzo raccomandata o con strumenti aventi data certa, da inviarsi a ciascun componente dello stesso fino a 10 giorni prima della data della riunione. Nei casi di urgenza la convocazione può avvenire anche a mezzo mail o fax con preavviso di almeno 5 giorni.
  5. Le sedute sono valide se risultano presenti almeno un terzo dei suoi componenti. Non sono ammesse deleghe. Di ogni Consiglio Nazionale dovrà essere redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario.
  6. Ciascun membro del Consiglio Nazionale ha diritto ad un voto. Nelle votazioni palesi, in caso di parità prevale la parte che comprende il voto del Presidente; nelle votazioni segrete la votazione sarà ripetuta e, in caso di ulteriore parità, la proposta si intenderà respinta.
  7. Le votazioni del Consiglio Nazionale sono di norma palesi, salvo che richiedano diversamente il Presidente oppure un terzo dei presenti e salvo che riguardino persone.
 

Art. 23 - Presidente

  1. Il Presidente di “FEDERNIDI”:
    - rappresenta “FEDERNIDI” ad ogni effetto di legge e statutario;
    - ha potere di firma, che può delegare;
    - viene sostituito dal Vice Presidente Vicario in caso di assenza od impedimento.
  2. Il Presidente:
    a) ha la rappresentanza politica di “FEDERNIDI” ed esercita potere di impulso e vigilanza sul sistema associativo;
    b) ha la gestione ordinaria di “FEDERNIDI”, provvede all’esecuzione delle deliberazioni degli Organi associativi ed al coordinamento delle attività associative;
    c) propone al Consiglio Nazionale la nomina di 2 Vice Presidenti di cui uno con funzioni di Vicario;
    d) propone al Consiglio Nazionale la nomina dei Delegati Regionali;
    e) attenendosi nella selezione del nominativo ai criteri indicati dalla Confederazione, propone al Consiglio Nazionale la nomina del Direttore;
    f) propone al Consiglio Nazionale la revoca del Direttore;
    g) su proposta del Direttore, approva l’ordinamento degli uffici;
    h) può nominare, con provvedimento motivato, un proprio Delegato presso tutti i livelli organizzativi del sistema associativo, o presso loro articolazioni ed emanazioni societarie od organizzative, dirette o indirette, ai sensi dell’art. 8 del presente Statuto;
    i) nomina il Commissario di cui all’art. 9;
    j) può conferire incarichi o deleghe ai membri di Giunta, specificandone gli eventuali limiti;
    k) si avvale di un Ufficio di Presidenza, composto dai Vice Presidenti;
    l) convoca e presiede le riunioni delle Assemblee, del Consiglio Nazionale e della Giunta;
    m) ha la facoltà di agire e resistere in giudizio, in rappresentanza di “FEDERNIDI”, nominando avvocati e procuratori alle liti;
    n) può conferire incarichi professionali a persone di specifica competenza;
    o) accetta eredità, donazioni, contributi e quanto altro disposto a qualsiasi titolo a favore di “FEDERNIDI”, salvo successiva ratifica da parte del Consiglio Nazionale;
    p) può esercitare, in caso di urgenza, i poteri del Consiglio Nazionale e della Giunta, salvo ratifica, da parte dei rispettivi Organi associativi collegiali, nella prima riunione successiva all’adozione dei relativi provvedimenti;
    q) sentita la Giunta, può conferire incarichi particolari ai componenti del Consiglio Nazionale, che rispondono del loro operato allo stesso Presidente;
    r) esercita ogni altra funzione a lui demandata dal presente Statuto.
  3. Fuori dal caso previsto all’art. 19, comma 12, del presente Statuto, in caso di vacanza, in corso di esercizio, della carica di Presidente, ne assume le funzioni, quale Presidente interinale, il Vice Presidente Vicario, il quale procede senza indugio alla convocazione dell’Assemblea elettiva per il rinnovo di tutti gli Organi associativi, che dovrà svolgersi entro 90 giorni dalla data in cui si è verificata la vacanza.
 

Art. 24 - Giunta

  1. La Giunta di “FEDERNIDI” è composta:
    - dal Presidente, che la presiede;
    - dal Vice Presidente Vicario;
    - dai Vice Presidenti;
    - da un massimo di 2 membri eletti dall’Assemblea. In caso di vacanza di un membro subentrerà il primo dei non eletti.
  2. Essa è convocata dal Presidente ogni volta lo ritenga necessario e, comunque, almeno tre volte l'anno.
  3. La convocazione deve essere effettuata a mezzo lettera raccomandata, mail o fax con preavviso di almeno 8 giorni. Nei casi di urgenza la convocazione può avvenire con preavviso di almeno 5 giorni.
  4. Le riunioni sono valide se risulta presente la maggioranza dei componenti. Non sono ammesse deleghe.
  5. Ciascun membro ha diritto ad un voto. Nelle votazioni palesi, in caso di parità prevale la parte che comprende il voto del Presidente; nelle votazioni segrete la votazione sarà ripetuta e, in caso di ulteriore parità, la proposta si intenderà respinta. Di ogni Giunta dovrà essere redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario.
  6. La Giunta:
    a) affianca il Presidente nella promozione generale delle attività politiche ed organizzative di “FEDERNIDI” e lo coadiuva nelle sue funzioni;
    b) provvede all'attuazione delle deliberazioni consiliari;
    c) provvede all'ordinaria gestione di “FEDERNIDI”, tranne per ciò che statutariamente è demandato ad altri Organi;
    d) propone al Consiglio Nazionale i provvedimenti di sanzione, ai sensi dell’art. 11 del presente Statuto;
    e) adotta, in caso di urgenza, i provvedimenti di competenza del Consiglio Nazionale, riferendone alla prima adunanza dello stesso per la ratifica del proprio operato;
    f) conferisce incarichi professionali, occasionali o continuativi, a persone di specifica competenza; 
    g) svolge ogni altra funzione ad esso demandata dal presente Statuto o da deliberati degli Organi associativi che non siano in contrasto con il presente Statuto.
  7. Alle riunioni della Giunta partecipa, senza diritto di voto, il Direttore.
 

Art. 25 - Collegio dei Revisori dei Conti

  1. Il Collegio dei Revisori dei Conti di “FEDERNIDI” è composto da 2 componenti effettivi e 1 supplente. Il Collegio, nella sua prima riunione, convocata dal componente più anziano d’età, elegge al proprio interno il suo Presidente, che deve essere iscritto al Registro dei Revisori Legali di cui all’art. 2 del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 e s.m.i.
  2. Valgono nei confronti del Collegio dei Revisori dei Conti, ove applicabili, le norme di cui all’articolo 2397 e seguenti del Codice Civile e, in particolare, di cui all’articolo 2403 e all’articolo 2409-bis del Codice Civile. Il Collegio si può dotare di proprio autonomo Regolamento.
  3. La carica di componente del Collegio dei Revisori dei Conti è incompatibile con la carica di componente di qualunque altro Organo elettivo previsto dal presente Statuto.
 

Art. 26 - Collegio dei Probiviri

  1. Il sistema di garanzia statutario di “FEDERNIDI” è assicurato dal Collegio dei Probiviri.
  2. Il Collegio dei Probiviri è composto da 3 membri effettivi e 1 supplente.
  3. La carica di Proboviro è incompatibile con analoga carica ricoperta presso qualunque altro livello del sistema confederale, nonché con la carica di componente di qualunque altro Organo elettivo previsto dal presente Statuto.
  4. Nella prima riunione successiva all’elezione, il Collegio dei Probiviri nomina al proprio interno il Presidente ed il Vice Presidente, che sostituisce il Presidente e ne esercita le funzioni in caso di temporanea assenza o impedimento.
  5. Nel caso in cui un Proboviro venga a mancare in corso di esercizio, per dimissioni, decadenza o qualunque altra causa, si provvede alla sua sostituzione, mediante procedura elettiva, alla prima Assemblea utile.
  6. Il Collegio dei Probiviri esercita le funzioni ad esso attribuite nel rispetto dei principi di imparzialità, indipendenza e autonomia.
  7. Il Collegio dei Probiviri costituito presso “FEDERNIDI”:
    a) delibera sulle controversie tra i soci di “FEDERNIDI” circa l’interpretazione e/o l’applicazione del presente Statuto, del Codice Etico confederale, di Regolamenti o di deliberati dei propri Organi associativi, nonché sui ricorsi presentati avverso le delibere di ammissione a “FEDERNIDI”, di commissariamento e di esclusione, nonché di decadenza dalla carica di componente di un Organo associativo. In caso di eventuali contenziosi su decisioni assunte dal Collegio dei Probiviri di “FEDERNIDI”, può presentarsi domanda di riesame al Collegio dei Probiviri costituito presso la Confederazione. La procedura innanzi al Collegio dei Probiviri dicui alla presente lettera a), è disciplinata da apposito Regolamento approvato dal Consiglio Nazionale; 
    b) esprime pareri sull’interpretazione e/o l’applicazione del presente Statuto, del Codice Etico confederale o di Regolamenti, a richiesta di un Organo di “FEDERNIDI”.
  8. Il Collegio dei Probiviri delibera a maggioranza dei propri componenti.
 

Art. 27 - Direttore

  1. Il Direttore di “FEDERNIDI” è nominato e revocato, su proposta del Presidente, dal Consiglio Nazionale.
  2. Il Direttore:
    a) coadiuva ed assiste gli Organi associativi nell’espletamento dei loro compiti;
    b) è responsabile della segreteria dei predetti Organi associativi;
    c) partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni degli Organi associativi e può presenziare ai lavori di Commissioni e Comitati;
    d) è il capo del personale e sovrintende agli uffici di “FEDERNIDI”, assicurando il loro buon funzionamento;
    e) coordina, sotto il profilo tecnico, le attività organizzative, di marketing e amministrative di “FEDERNIDI”;
    f) assume i provvedimenti necessari in materia di ordinamento degli uffici, di trattamento giuridico-economico del personale e di assunzione o licenziamento dello stesso;
    g) può proporre al Presidente il conferimento di incarichi professionali a persone di specifica competenza;
    h) vigila sul rispetto del presente Statuto da parte i livelli del sistema associativo;
    i) dispone per le spese ed i pagamenti funzionali all’assolvimento dei compiti di cui al presente articolo, secondo criteri deliberati dai competenti Organi;
    j) assolve agli ulteriori compiti espressamente a lui delegati dal Presidente.

L’incarico di Direttore è incompatibile con la carica di componente di Organo associativo collegiale o monocratico ricoperta presso ogni livello del sistema confederale, nonché con lo svolgimento di attività di lavoro autonomo svolta continuativamente o professionalmente, con l'esercizio di qualsiasi attività di impresa commerciale svolta in nome proprio o in nome o per conto altrui, con la qualità di socio e con la carica di amministratore di società e/o enti, fatte salve, per la predetta carica, le società e/o gli enti facenti parte del sistema confederale ovvero quelli diversi da questi ultimi, qualora la carica sia svolta in virtù di rappresentanze istituzionalmente riconosciute al livello interessato, su mandato nonché in nome e per conto del livello stesso.

 

Art. 28 - Consigli Regionali

  1. Nell'ambito delle Organizzazioni regionali di carattere generale aderenti a “Confcommercio-Imprese per l’Italia” possono essere costituiti i Consigli Regionali di “FEDERNIDI”, con il compito di armonizzare e coordinare l'attività di interesse regionale svolta dai Sindacati territoriali e/o dai Delegati di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) del presente Statuto.
  2. I Consigli Regionali di “FEDERNIDI” sono costituiti dai Presidenti pro-tempore dei Sindacati territoriali e/o dai Delegati di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) del presente Statuto, operanti nella medesima Regione e da un Delegato Regionale nominato, su indicazione del Presidente, dal Consiglio Nazionale.
  3. Ciascun Consiglio Regionale costituito predispone un proprio Regolamento, che sottopone ad approvazione del Consiglio Nazionale di “FEDERNIDI”.
  4. Ciascun Consiglio Regionale costituito:
    a) elegge, nel suo seno, il Presidente Regionale, che può rappresentare il Consiglio Regionale all’interno delle Organizzazioni regionali di carattere generale aderenti a “Confcommercio-Imprese per l’Italia”;
    b) può chiedere che vengano inseriti nell’ordine del giorno del Consiglio Nazionale di “FEDERNIDI” tematiche inerenti provvedimenti ed iniziative regionali di interesse categoriale;
    c) esprime pareri, non vincolanti, alla Giunta ed al Consiglio Nazionale di “FEDERNIDI” sui provvedimenti e le iniziative regionali di interesse categoriale.
 

Art. 29 - Patrimonio, Amministrazione e Gestione Finanziaria

  1. Il patrimonio di “FEDERNIDI” è costituito:
    - dal fondo di dotazione della Federazione, il quale costituisce il fondo che si intende stabilmente destinato al perseguimento dei fini istituzionali;
    - dal fondo patrimoniale vincolato, costituito da ogni riserva per la quale, per espressa delibera degli Organi sociali in tal senso, o per vincolo imposto da eventuali terzi donatori, sia imposto un espresso vincolo di destinazione;
    - dal fondo patrimoniale libero, costituito da ogni ulteriore riserva, liberamente disponibile.
  2. “FEDERNIDI” può pregiarsi di ogni entrata derivante da:
    - le quote sociali ed ogni altra forma di autofinanziamento da parte dei soci;
    - i contributi confederali e dalle erogazioni del Fondo Nazionale di Sviluppo del Sistema, istituito ai sensi dell’art. 19, commi 2 e 3, dello Statuto confederale;
    - le erogazioni liberali e contributi, di ogni soggetto pubblico e privato, sia in denaro che in natura, erogati a “FEDERNIDI”;
    - ogni bene lasciato in eredità o legato;
    - ogni provento derivate dall’esercizio delle attività che costituiscono oggetto del presente Statuto, nonché ogni altra attività ad esse connessa, complementare o accessoria;
    - ogni provento derivante dai frutti civili inerenti i beni finanziari o patrimoniali di “FEDERNIDI”;
    - le entrate derivanti da attività di raccolta fondi.
  3. “FEDERNIDI” si impegna a garantire, nei confronti della propria base associativa, la necessaria trasparenza nella sua gestione organizzativa e conduzione amministrativa, nonché in quella delle sue articolazioni ed emanazioni societarie ed organizzative direttamente o indirettamente controllate.
  4. “FEDERNIDI” ha piena ed esclusiva responsabilità nelle politiche finanziarie e di bilancio, impegnandosi a perseguire la correttezza e l’equilibrio della propria gestione economica e finanziaria.
  5. E' fatto divieto a “FEDERNIDI” di distribuire, anche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, fondi riserve o capitali durante la propria esistenza operativa, salvo che la destinazione o distribuzione siano disposte dalla legge.
  6. In quanto compatibili, in materia di patrimoni, amministrazione e gestione finanziaria, valgono le norme dello Statuto confederale.
 

Art. 30 - Esercizio finanziario

L’esercizio finanziario di “FEDERNIDI” ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ciascun anno.
 

Art. 31 - Scioglimento

In caso di scioglimento di “FEDERNIDI”, per qualunque causa, il suo patrimonio residuo dovrà essere devoluto ad altra associazione avente analoghe finalità ovvero a fini di pubblica utilità, fatta salva ogni diversa destinazione conseguente alle vigenti disposizioni di legge.
 

Art. 32 - Rinvio

Per i casi non disciplinati dal presente Statuto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dello Statuto confederale e le norme dettate dal Codice Civile in materia di associazioni non riconosciute.