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Statuto

ASSONIDI - ASSOCIAZIONE ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA PRIVATI

 ai sensi degli artt. 12, comma 1 e 17, comma 1 dello Statuto di Unione Confcommercio-Imprese per l’Italia Milano, Lodi, Monza e Brianza

 

 

TITOLO I

ISTITUZIONE E FINALITA’

 

Art. 1 - Denominazione e ambiti di rappresentanza

 

  1. E’ costituita, ai sensi dell’art. 39 della Costituzione, l’”Associazione Asili Nido e Scuole dell’Infanzia Privati” denominata in breve “Assonidi”. 
  1. L’Associazione è l’espressione unitaria dei soggetti imprenditoriali, professionali e dei lavoratori autonomi che operano nel settore degli Asili Nido, Micronidi e delle Scuole dell’Infanzia privati di Milano, Lodi, Monza e Brianza. 
  1. L’Associazione ha sede a Milano – C.so Venezia 47/49, e la sua durata è illimitata.  
  1. L’Associazione aderisce all’Unione Confcommercio – Imprese per l’Italia Milano, Lodi, Monza e Brianza, (di seguito, in forma abbreviata “Unione”), ai sensi dell’art. 4 del relativo Statuto, nel cui ambito è costituita ed opera, accettandone lo Statuto, il relativo Codice Etico, i Regolamenti e le deliberazioni degli Organi associativi, con esplicito riferimento al Collegio dei Probiviri, la clausola compromissoria e le decisioni del Collegio arbitrale di Unione, nonché lo Statuto, il Codice Etico e i deliberati degli Organi di Confcommercio Imprese per l’Italia. 
  1. L’Associazione, inoltre, accetta le norme in materia di recesso ed esclusione, nomina di un delegato e commissariamento di cui rispettivamente agli artt.li 13 e 17 dello Statuto di Unione.
  2. L’Associazione, ai sensi dell’art. 51 dello Statuto di Unione, si impegna ad utilizzare il logo confederale accompagnato dalla propria specifica denominazione e prende atto che il logo e la denominazione confederali sono marchi registrati di proprietà di “Confcommercio-Imprese per l’Italia” e che la loro adozione ed utilizzazione è riservata alle associazioni aderenti a “Confcommercio-Imprese per l’Italia” e sono condizionate alla permanenza del vincolo associativo ed alla appartenenza ai sistemi Unione e confederale.
  3. L’Associazione non ha fini di lucro e non può avere vincoli con partiti o movimenti politici. Può aderire ad enti ed organizzazioni aventi finalità in armonia con i propri scopi sociali e con gli indirizzi generali di Unione.

 

Art. 2 - Finalità

 

  1. L’Associazione, nell’interesse generale dei soggetti rappresentati e in conformità con gli indirizzi di Unione:

        a) rappresenta e tutela, nel proprio ambito di operatività, gli interessi economici, morali, sociali e professionali degli associati nei confronti di Enti, organismi e/o soggetti istituzionali, sociali, politici individuali e collettivi, pubblici e privati con riguardo alle politiche di carattere generale;

        b) favorisce le relazioni tra gli associati per lo studio e la risoluzione dei problemi di comune interesse;

        c) designa e nomina, d’intesa con Unione e nell’ambito della propria competenza territoriale, i propri rappresentanti o delegati in enti, organi e commissioni, nei quali la rappresentanza collettiva unitaria degli associati sia richiesta o ammessa;

        d) assicura agli associati, collettivamente ed individualmente, anche avvalendosi eventualmente delle strutture e dei servizi dell’Unione, assistenza e consulenza in materia di contratti di lavoro e relazioni sindacali, assistenza e consulenza in materia tecnico-legale, tecnico-fiscale, tecnico-amministrativa e contabile, tecnico-

            finanziaria, tecnico-sanitaria, commercio internazionale, nonché servizi di informazione e formazione su tutte le materie di interesse specifico per gli associati;

        e) cura direttamente o anche avvalendosi delle strutture e dei servizi centrali dell’Unione, la formazione, l’informazione e l’aggiornamento continuo professionale e generale degli associati e pone in essere ogni iniziativa necessaria, opportuna o utile per la promozione, lo sviluppo e la crescita della qualità ed efficienza aziendale e professionale;

        f) esercita ogni altra funzione che sia ad essa conferita da leggi, regolamenti e disposizioni di Autorità pubbliche, o dai deliberati di Organi associativi, propri o di Unione e della Confederazione, che non siano in contrasto con il presente Statuto, con lo Statuto di Unione e con quello confederale;

        g) favorisce e promuove la crescita e lo sviluppo complessivo di Unione.

 

TITOLO II 

SOCI

 

 Art. 3 - Requisiti

 

  1. Possono aderire all’Associazione i soggetti che esercitano, nel territorio di competenza dell’Associazione, attività di impresa, attività professionale o di lavoro autonomo, di cui all’art. 1 del presente Statuto. 
  1. Detti soggetti devono:

        a) avere sede o unità locali nelle province di Milano, Lodi, Monza e Brianza;

        b) svolgere un’attività che non contrasti con gli scopi dell’Associazione, di Unione e di Confcommercio.

    3. Le imprese individuali partecipano all’Associazione in persona del titolare. Le società partecipano all’Associazione in persona del legale rappresentante.

    4. Possono aderire all’Associazione, in qualità di soci onorari – senza possibilità di voto, ex associati non più in attività che si sono distinti per professionalità e attivismo sindacale.

 

Art. 4 - Modalità di adesione

 

  1. Per aderire all’Associazione Asili Nido e Scuole dell’Infanzia Privati occorre presentare domanda di ammissione alla Segreteria dell’Associazione e sottoscriverne il relativo “Codice Etico Assonidi”. Sulla domanda di ammissione delibera il Consiglio Direttivo. 
  1. La domanda deve contenere: 
  • la dichiarazione esplicita di accettazione del presente Statuto, di eventuali regolamenti ad esso collegati, dello Statuto di Unione e del relativo Codice Etico, come dei Regolamenti e delle deliberazioni degli Organi associativi, con esplicito riferimento al Collegio dei Probiviri, della clausola compromissoria e delle decisioni del Collegio arbitrale di Unione, nonché dello Statuto, del Codice Etico e dei deliberati degli Organi confederali;
  • l’impegno a comunicare all’Associazione le variazioni inerenti la propria posizione relativa al possesso dei requisiti di cui al precedente art. 3, nonché delle eventuali modifiche inerenti lo svolgimento dell’attività;
  • l’impegno alla corresponsione, nei termini previsti, dei contributi associativi secondo le modalità individuate dal Sistema per la riscossione;
  • la prestazione del consenso al trattamento, per finalità associative, dei dati personali ai sensi della normativa sulla privacy.  
  1. Entro 20 giorni dalla sottoscrizione della domanda, il Consiglio Direttivo può rigettare la richiesta di adesione. Avverso il rigetto è ammesso il ricorso al Collegio dei Probiviri. 
  2. L’accettazione della domanda di adesione è vincolata alla sottoscrizione ed accettazione, in tutte le sue parti, del “Codice Etico Assonidi”.

 

 Art. 5 - Rapporto di adesione - Diritti e Doveri -

 

  1. L’adesione ha durata per l’anno in corso e per i due anni successivi, rinnovandosi tacitamente alla scadenza, di biennio in biennio, salvo disdetta da darsi sei mesi prima di ciascuna scadenza.
  2. L’adesione attribuisce la qualifica di associato e la titolarità del rapporto associativo e comporta l’accettazione del presente Statuto, dello Statuto di Unione e del relativo Codice Etico, come dei Regolamenti e delle deliberazioni degli Organi associativi, con esplicito riferimento al Collegio dei Probiviri, della clausola compromissoria e delle decisioni del Collegio arbitrale di Unione, nonché dello Statuto, del Codice Etico e dei deliberati degli Organi Confederali.
  3. I soggetti associati all’Associazione costituiscono la compagine associativa del Sistema Unione.
  4. L’associato in regola con il pagamento dei contributi associativi, ha il diritto di partecipare alla vita associativa nelle forme previste dal presente Statuto, di fruire delle prestazioni di assistenza, consulenza, formazione, informazione e di ogni altro servizio erogato dall’Associazione, di proporsi per le cariche sociali, di parola e di voto in assemblea.
  5. L’associato è tenuto a corrispondere all’Associazione i contributi deliberati di anno in anno dagli Organi competenti.
  6. L’associato ha il dovere di osservare lo Statuto e le deliberazioni degli organi associativi, di partecipare alla vita associativa, di astenersi da ogni iniziativa che sia in contrasto con le azioni e le direttive dell’Associazione e con gli interessi collettivi degli associati e di Unione.
  7. L’associato e in particolare, coloro che ricoprono le cariche associative, ha il dovere di osservare i Codici Etici di cui all’articolo 1 e di adempiere i compiti ad esso inerenti con lealtà, probità e diligenza.
  8. La qualità di Associato e le quote o contributi associativi sono intrasmissibili e irripetibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non sono rivalutabili.

 

Art. 6 - Doppio inquadramento

 

  1. L’Associazione, d'intesa con Unione, assicura il doppio inquadramento degli Associati. 
  2. Il contestuale inquadramento degli associati, attraverso le Associazioni costituenti Unione, nell’Organizzazione a carattere generale territorialmente competente ed in quella di categoria, costituisce fattore essenziale di unità organizzativa e di tutela sindacale
  3. Nel rispetto delle disposizioni di cui al superiore comma 2, l’adesione a qualsiasi organismo associativo costituito all’interno di Unione o ad essa aderente, comporta l’inquadramento dell’associato al livello territoriale, settoriale e categoriale corrispondente alla sua attività economica, nonché nelle altre articolazioni organizzative riconosciute dallo Statuto di Unione e dallo Statuto Confederale. Il compiuto inquadramento territoriale, settoriale e categoriale degli associati costituisce fattore essenziale di unità organizzativa e di tutela sindacale.
  4. Eventuali controversie organizzative e contributive, connesse al doppio inquadramento tra le Associazioni costituenti Unione possono essere decise dal Collegio dei Probiviri di Unione.

 

Art. 7 - Cessazione

 

  1. La qualità di associato si perde:

        a) per scioglimento dell’Associazione;

        b) per recesso;

        c) per esclusione;

        d) per decadenza;

        e) morte dell’associato persona fisica o estinzione della società;

        f) per inosservanza del “Codice Etico Assonidi” di cui all’Art. 4 comma 1 e comma 4 del presente Statuto.

 

  1. L’associato receduto, o escluso o che comunque abbia cessato di appartenere all’Associazione non ha alcun diritto sul patrimonio associativo ed è tenuto al pagamento dei contributi eventualmente maturati e non corrisposti.

 

Art. 8 - Recesso

  1. Ogni associato ha facoltà di recesso. Questo diventa operativo allo scadere del secondo esercizio finanziario o sociale successivo a quello nel corso del quale l'Associato ha comunicato l’intenzione di recedere. 
  2. L'Associato, che intenda rendere operativo in tempi più brevi il proprio recesso, è tenuto a corrispondere i contributi dovuti per l'esercizio in corso e per i due esercizi successivi.

 

Art. 9 - Sospensione o Esclusione

 

  1. Il Consiglio Direttivo delibera la sospensione o l'esclusione dell’associato per gravi e giustificati motivi. Costituiscono, in ogni caso, gravi motivi:

        a) gravi contrasti con gli indirizzi di politica generale dettati dagli Organi Statutari e da Unione;

        b) comprovate inosservanze degli Statuti;

        c) comprovate inosservanze del “Codice Etico Assonidi”.

 

Art. 10 - Decadenza

 

  1. Il Consiglio Direttivo dichiarerà la decadenza da associato nei seguenti casi:

        a) perdita dei requisiti di ammissibilità di cui all'art.3 del presente statuto;

        b) mancato pagamento dei contributi associativi.

 

Art. 11 - Sanzioni

 

  1. Le sanzioni applicabili dal Consiglio su proposta del Collegio dei Probiviri sono: 

        a) la deplorazione;

        b) la sospensione;

        c) la decadenza;

        d) l’esclusione.

La sanzione di cui alla lettera b) impedisce la partecipazione temporanea alle attività degli Organi.

 

TITOLO III

ORGANI ASSOCIATIVI

  

Art. 12 - Organi

 

  1. Sono Organi dell’Associazione:

        a) l’Assemblea

        b) il Consiglio Direttivo

        c) il Presidente

        d) il Collegio dei Probiviri

        e) il Collegio dei Revisori dei Conti

 

Art. 13 - Cariche sociali: elezione, durata e decadenza

 Gli Organi sono eletti a scrutinio segreto.

  1. Le cariche elettive hanno durata di cinque anni. Esse scadono alla data dell'Assemblea convocata per l’approvazione del rendiconto consuntivo del quinto anno.
  2. Gli eletti in organi collegiali non possono delegare ad altri le loro funzioni e decadono automaticamente dalla carica in caso di assenza ingiustificata per tre sedute consecutive.
  3. La perdita, per qualsiasi motivo, della qualità di Associato comporta automaticamente la decadenza da Presidente, da membro del Consiglio Direttivo e, da Vice Presidente.
  4. Possono ricoprire le cariche negli Organi associativi coloro che abbiano mantenuto comportamenti pienamente aderenti ai principi e ai valori del sistema di “Confcommercio-Imprese per l’Italia” e del sistema Unione. I candidati alle cariche associative non devono trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui all’art. 4, comma 1, del Codice Etico confederale, nonché dell’art. 4, commi 1, 2 e 3 del Codice Etico di Unione, ad eccezione dei casi in cui il reato è stato depenalizzato; è intervenuta la riabilitazione; il reato è estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. I candidati si impegnano ad attestare il possesso di tali requisiti ed a fornire a richiesta tutte le informazioni all’uopo necessarie.
  5. Non può assumere cariche, o decade dalla carica ricoperta, chi abbia violato le norme statutarie o non sia in regola con il pagamento delle quote associative, in corso e/o pregresse, deliberate dai competenti organi o si trovi comunque in posizione debitoria verso i pertinenti livelli del Sistema o non presenti i requisiti di cui all’art. 4 del Codice Etico di Unione.

 

Art. 14 - Cariche sociali: incompatibilità

  1. Le cariche di Presidente, Vice Presidente, membro di Giunta, o Organo ad essa corrispondente, nonché di Segretario ricoperte nell'ambito dell’Associazione sono incompatibili con mandati elettivi e con incarichi di governo di livello europeo, nazionale, regionale, metropolitano, comunale, nonché con incarichi politici ed organizzativi presso i partiti politici e presso movimenti, associazioni, circoli che - per esplicita previsione statutaria e/o per costante impostazione programmatica - si configurino come emanazione o siano comunque collegati ai partiti politici. 
  1. Attraverso delibera motivata del Consiglio Direttivo, previo espresso assenso di Unione, è possibile eventuale deroga al principio di incompatibilità per le cariche elettive di Consigliere Regionale, Consigliere Metropolitano, Consigliere Comunale, o cariche ad esse corrispondenti, nonché per le cariche di Parlamentare nazionale ed europeo. 
  1. L’assunzione di mandati od incarichi incompatibili con la carica di componente di un Organo associativo, ai sensi del superiore comma 1, comporta la decadenza dalla carica ricoperta. 
  1. Non sussiste incompatibilità tra la carica di componente di un Organo associativo, collegiale e monocratico, e gli incarichi attribuiti in virtù di rappresentanze istituzionalmente riconosciute all’Associazione. L'incompatibilità altresì non sussiste quando gli incarichi di Partito o di Movimento politico abbiano ambito di riferimento inferiore al livello provinciale e cittadino o, ancora, qualora l’incarico sia ricoperto in Comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti. Il presente articolo non si applica ad incarichi anche di governo e a cariche elettive che siano già rivestiti alla data della entrata in vigore della presente disposizione.

 

Art. 15 - Assemblea: composizione

 

  1. L’Assemblea dell’Associazione è composta da tutti gli associati in regola con il pagamento dei contributi associativi.
  2. Ciascun associato può farsi rappresentare mediante apposita delega scritta da un altro componente.
  3. Ciascun associato non può essere portatore di più di due deleghe.

 

Art. 16 - Assemblea convocazione e svolgimento

 

  1. L’assemblea è presieduta dal Presidente. Le riunioni si svolgono in seduta ordinaria o straordinaria e vengono convocate dal Presidente dell’Associazione o da chi ne fa le veci, previa formale comunicazione, con congruo anticipo, all’Unione.
  2. La convocazione può essere inviata, anche tramite posta elettronica all’indirizzo preventivamente comunicato dall’associato, mediante comunicazione scritta da recapitare almeno dieci giorni prima della data fissata per l’adunanza.
  3. L’avviso di convocazione deve contenere: l’ordine del giorno, l’indicazione del luogo, del giorno, mese e anno e dell’ora dell’adunanza nonché le indicazioni relative alla eventuale seconda convocazione.
  4. In seduta ordinaria è convocata due volte l’anno, entro il mese di giugno ed entro il mese di dicembre.
  5. L’Assemblea può essere convocata in seduta straordinaria quando il Presidente o il Consiglio lo ritengano opportuno o su domanda del Collegio dei Revisori dei Conti oppure su richiesta di almeno il 40 % dei componenti l’Assemblea. Nel caso in cui la convocazione sia richiesta dal Consiglio o dal Collegio dei Revisori dei Conti o dai Soci, il Presidente deve provvedervi entro 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta.

Art. 17 - Assemblea: validità

 

  1. Le riunioni dell’Assemblea sono valide in prima convocazione quando sia presente almeno il 50% più uno dei componenti, in persona o per delega. Sono valide in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti personalmente o per delega. 
  1. Il Presidente dell’Assemblea stabilisce di volta in volta le modalità di votazione salvo che l’Assemblea decida diversamente e salvi i casi espressamente previsti dal presente Statuto. 
  1. A ciascun componente spetta un voto e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti espressi. 
  1. Per le modifiche statutarie è richiesta sia in prima che in seconda convocazione la presenza del 30% degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. 
  1. In caso di parità di voto alle elezioni delle cariche sociali si dichiara eletto il candidato avente maggiore anzianità associativa. 
  1. Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 7, comma 1, lett. a) e 12, comma 1 dello Statuto Unione, le modifiche statutarie devono essere preventivamente comunicate a Unione.

  

Art. 18 - Assemblea: competenze

 

  1. L’Assemblea, in seduta ordinaria:

 

       a) stabilisce gli indirizzi di politica sindacale ed associativa vincolanti per tutti gli associati;

       b) elegge ogni cinque anni, a scrutinio segreto, il Presidente dell’Associazione, salvo che un decimo dei voti presenti richieda che si adotti un metodo diverso, nel quale caso l'Assemblea delibererà circa il sistema di votazione.

       c) elegge ogni cinque anni il Consiglio Direttivo;

       d) elegge ogni cinque anni le altre cariche associative di competenza assembleare;

       e) approva, entro il 30 giugno di ogni anno, il rendiconto economico finanziario consuntivo dell’esercizio precedente accompagnato dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti;

       f) approva, entro il 31 dicembre di ogni anno, il conto economico preventivo dell’anno successivo;

      g) approva la misura dei contributi associativi nonché le modalità di corresponsione;

      h) delibera su ogni altro argomento posto all’ordine del giorno.

 

  1. L’Assemblea, in seduta straordinaria:

        a) delibera sulle modifiche al presente Statuto;

        b) delibera sullo scioglimento dell’Associazione;

        c) delibera su ogni altro argomento di particolare importanza che si riterrà di sottoporre ad essa.

 

Art. 19 - Consiglio: composizione

 

  1. Il Consiglio è composto da un minimo di cinque ad un massimo di sette componenti compreso il Presidente ed un Vice Presidente. 
  1. Su proposta del Presidente possono essere cooptati soggetti associati che rappresentino esperienze e competenze di particolare rilievo, fino ad un massimo di tre. Gli associati cooptati in seno al Consiglio hanno diritto di voto.

 

 

Art. 20 - Consiglio: convocazioni, validità e competenze

 

  1. Il Consiglio è convocato dal Presidente ogni volta che lo ritenga opportuno e tutte le volte che lo richieda almeno un terzo dei suoi componenti, con un preavviso di almeno otto giorni, anche mediante lo strumento della posta elettronica all’indirizzo preventivamente comunicato dai suoi componenti. L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione del luogo, del giorno, dell’ora e l’ordine del giorno della riunione. In caso di urgenza il termine di preavviso può essere ridotto a due giorni. 
  1. Le riunioni sono valide qualora sia presente la maggioranza dei componenti. Non sono ammesse deleghe. 
  1. Ciascun membro ha diritto ad un voto. Le deliberazioni sono assunte con la maggioranza assoluta dei presenti. Nelle votazioni palesi, in caso di parità prevale la parte che comprende il voto del Presidente; nelle votazioni segrete, la votazione sarà ripetuta e in caso di ulteriore parità la proposta si intenderà respinta.
  1. Il Consiglio, nel quadro degli indirizzi generali approvati dall’Assemblea e d’intesa con Unione:

        a) detta i criteri di azione dell’Associazione;

        b) delibera sulle richieste di ammissione degli associati;

        c) predispone annualmente il rendiconto economico e finanziario consuntivo dell’esercizio precedente e il conto economico preventivo;

        d) delibera la misura dei contributi associativi da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;

        e) approva e modifica, previa intesa con Unione, eventuali regolamenti interni;

        f) delibera su tutti gli atti di straordinaria amministrazione;

        g) dichiara la decadenza dalle cariche sociali;

        h) applica – su proposta del Collegio dei Probiviri, se istituito – le sanzioni di cui all’art. 11;

        i) propone ad Unione le eventuali modifiche statutarie che dopo il relativo nulla osta potranno essere proposte all’assemblea dell’Associazione;

        j) elegge, su proposta del Presidente, un Vicepresidente;

        k) esercita ogni altra funzione ad esso demandata dal presente Statuto.

 

Art. 21 - Presidente: elezione, rappresentanza e deleghe

 

  1. Ogni associato, in presenza dei requisiti previsti nel presente Statuto, nonché nello statuto e nel codice etico di Unione, può essere eletto Presidente. 
  1. Il Presidente non può svolgere più di due mandati consecutivi. 
  1. Il Presidente rappresenta l’Associazione ai fini del presente Statuto; ha poteri di firma che può delegare.

Art. 22 - Presidente: attribuzioni

 

  1. Il Presidente, inoltre: 

        a) dà esecuzione alle deliberazioni degli Organi collegiali, adottando i provvedimenti necessari al conseguimento dei fini sociali;

        b) convoca e presiede le Assemblee e le riunioni del Consiglio Direttivo;

       c) ha facoltà, su espressa delega di Unione e conformemente alle indicazioni della medesima, di agire e resistere in giudizio e, a tal fine, nominare avvocati;

       d) può conferire, incarichi professionali, occasionali e continuativi, di cui riferisce periodicamente al Consiglio Direttivo;

       e) può sostituirsi al Consiglio Direttivo nei casi di indifferibilità e urgenza riferendo, alla prima adunanza utile, sui provvedimenti assunti, per la loro ratifica;

       f) può compiere tutti gli atti che non siano demandati dallo Statuto ad altri organi e che si rendano necessari nell’interesse delle finalità dell’Associazione;

      g) può proporre al Consiglio la nomina di un Vice Presidente.

 

  1. Il Presidente in caso di assenza o impedimento viene sostituito dal Vice Presidente. 
  1. In caso di vacanza della carica di Presidente, il Vice Presidente ne assume le funzioni quale Presidente Interinale e convoca l’Assemblea che provvede all’elezione del nuovo Presidente entro 60 giorni dalla vacanza. Il mandato del nuovo Presidente verrà a scadenza al termine del mandato in corso degli altri Organi.

 

Art. 23 - Collegio dei revisori dei conti: composizione e funzioni

 

  1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da N. 5 membri, N. 3 effettivi e N. 2 supplenti, eletti dall’Assemblea anche fra i non soci; i membri durano in carica cinque anni e sono rieleggibili. 
  1. In occasione della sua prima riunione il Collegio provvede a nominare nel suo seno un Presidente che deve essere iscritto all’Albo dei Revisori Legali.
  2. Il Collegio dei Revisori:

        a) controlla la regolare tenuta della contabilità;

        b) controlla la corrispondenza del rendiconto economico e finanziario consuntivo alle risultanze delle scritture contabili;

        c) redige la relazione sul rendiconto economico e finanziario preventivo e consuntivo da presentare all’Assemblea.

 

  1. Può partecipare senza diritto di voto alle Assemblee e alle riunioni del Consiglio. 
  1. La carica di Revisore dei Conti è incompatibile con qualunque altra carica elettiva negli Organi Statutari dell’Associazione.

 

Art. 24 - Collegio dei Probiviri

 

  1. Il Collegio dei Probiviri è composto da N. 4 membri, N. 3 effettivi e N. 1 supplente, eletti dall’Assemblea anche fra i non soci; i membri durano in carica cinque anni e sono rieleggibili. 
  1. In occasione della sua prima riunione il Collegio provvede a nominare nel suo seno un Presidente. 
  1. Il Collegio dei Probiviri esercita le funzioni ad esso attribuite nel rispetto dei principi di imparzialità, indipendenza e autonomia. 
  1. Al Collegio possono essere sottoposte tutte le questioni che non siano riservate agli altri organi e che riguardino l’applicazione del presente Statuto e dei regolamenti interni. 
  1. In particolare il Collegio dei Probiviri è tenuto ad esprimere un parere su ogni controversia tra i soci che ad esso venga deferita dal Presidente. 
  1. La carica di Probiviro è incompatibile con qualunque altra carica elettiva negli Organi Statutari dell’Associazione.

 

Art. 25 - Segretario

 

  1. Il Segretario, nominato da Unione, è responsabile dell’attività organizzativa e del regolare funzionamento degli uffici, dei servizi dell’Associazione, della conservazione dei documenti, della organizzazione del personale e risponde al Segretario Generale dell’Unione. Il Segretario è il responsabile della segreteria degli Organi associativi. 
  1. Egli coadiuva il Presidente e gli organi collegiali nell’espletamento del loro mandato e partecipa alle riunioni degli stessi organi a titolo consultivo assumendone le funzioni di Segretario quando tale compito non sia espressamente attribuito ad un notaio. 
  1. Il Segretario, inoltre, opera il monitoraggio costante dello sviluppo associativo sul territorio, riferendone periodicamente al Segretario Generale di Unione. 
  1. L’incarico di Segretario è incompatibile con la carica di componente di Organo associativo collegiale o monocratico ricoperta presso ogni livello del Sistema, nonché con lo svolgimento di attività di lavoro autonomo svolta continuativamente o professionalmente, con l'esercizio di qualsiasi attività di impresa commerciale svolta in nome proprio o in nome o per conto altrui, con la qualità di socio e con la carica di amministratore di società e/o enti, fatte salve, per la predetta carica, le società e/o gli enti facenti parte del sistema ovvero quelli diversi da questi ultimi, qualora la carica sia svolta in virtù di rappresentanze istituzionalmente riconosciute al livello interessato, su mandato nonché in nome e per conto del livello stesso.

 

 

TITOLO IV

Amministrazione

 

Art. 26 - Patrimonio e proventi

 

  1. Il patrimonio è costituito da beni mobili, immobili e valori che a qualsiasi titolo vengano in legittimo possesso dell’Associazione. 
  1. I proventi dell’Associazione sono rappresentati da:
  • contributi sindacali ordinari;
  • contributi sindacali integrativi;
  • contributi sindacali interassociativi;
  • contributi sindacali straordinari;
  • contributi sindacali suppletivi;
  • da oblazioni volontarie;
  • da proventi vari.

Art. 27 - Esercizio sociale

 

  1. L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. 
  1. Il Consiglio direttivo deve depositare presso la sede associativa il rendiconto economico e finanziario almeno otto giorni prima di quello fissato per ciascuna Assemblea convocata rispettivamente per l’approvazione del rendiconto consuntivo e per l’approvazione di quello preventivo. 
  1. Entrambi i rendiconti economici e finanziari devono essere approvati dall’Assemblea degli associati nei termini previsti dal presente Statuto. 
  1. E' fatto divieto all’Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. 

 

Art. 28 - Scioglimento dell’Associazione 

  1. Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea in seduta straordinaria, con il voto favorevole dei 3/4 degli associati. 
  1. La stessa Assemblea con le medesime maggioranze provvederà alla nomina dei liquidatori, determinandone i poteri e dettando le modalità della liquidazione. 
  1. In caso di scioglimento dell’Associazione per qualunque causa, è fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell'Ente ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

 

Art. 29 - Delega amministrativa

 

  1. L'Associazione può, con il consenso di Unione, scegliere di essere amministrata da quest'ultima al fine di rafforzarne la visibilità, l'immagine e l'integrazione nel sistema organizzativo dell'Associazione stessa, anche insediandosi presso le strutture di Unione. 
  1. In tal caso l'Associazione assumerà, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2 e 46 dello Statuto di Unione, la qualifica e lo status di Associazione amministrata e gli articoli 12, comma 1, lett. e); 13, comma 2, secondo alinea; art. 16, comma 5 con riguardo al Collegio dei Revisori dei Conti; 18, comma 1, lett.re e) ed f); 20, comma 4, lett. c) ; 22, comma 1, lett. d); 23; 27, commi 2 e 3 del presente Statuto non troveranno applicazione fintanto che perdureranno tale qualifica e tale status.  

 

TITOLO V

Norme di chiusura

 

Art. 30 - Disposizioni finali e transitorie

 

  1. L’efficacia della disposizione di cui all’art 21, comma 2 decorre dalla prima elezione successiva all’approvazione delle modifiche al presente statuto avvenute in occasione dell’assemblea del 12 gennaio 2019.
  2. L’efficacia della disposizione di cui all’art. 13, comma 2, decorre dalla data di approvazione del presente Statuto. Le cariche elettive in corso in tale data manterranno l’originaria scadenza senza possibilità di proroga alcuna.
  3. Eventuali regolamenti interni, nonché Codici Etici in contrasto con il presente Statuto verranno disapplicati per la parte interessata.
  4. Per tutto quanto non espressamente previsto e disciplinato nel presente Statuto si applicheranno le norme dello Statuto Unione, in quanto compatibili, ed in mancanza le norme in materia vigenti.